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Mutano
gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
secondo quanto previsto dalla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea
serie C n. 54 del 04/03/2006 (POR 2007-2013).
Le principali novità rispetto ai precedenti orientamenti (POR 2000-2006)
sono i seguenti:
•l’estensione al settore della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli;
•la fissazione di nuovi criteri per la definizione delle aree e
modulazione delle intensità di aiuto;
•l’espressione delle intensità di aiuto solo in termini di Equivalente
sovvenzione lorda (ESL) abbandonando l’Equivalente sovvenzione netta (ESN);
•particolarità per gli aiuti alle imprese di nuova costituzione;
•un rafforzamento del concetto di effetto incentivante dell’aiuto;
•il divieto di cumulo con il “de minimis”.
Dall’ambito di applicazione di questi orientamenti sono esclusi la pesca
, l’industria carbonifera, il settore delle fibre sintetiche e
l’industria siderurgica. I nuovi orientamenti sono invece applicabili
alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, ma
non alla produzione. Sono previste norme specifiche per i settori delle
costruzioni navali e dei trasporti.
Una delle importanti novità nella nuova programmazione 2007-2013 sarà il
passaggio della Sardegna da regione a Ob. 1 a regione a Ob. 2. La
Basilicata rimarrà ricompresa tra le regioni Ob. 1, ma solo fino al
31/12/2010.
Gli aiuti assumeranno la forma di contributo a fondo perduto, prestito a
tasso a agevolato, garanzia, partecipazione pubblica a condizioni
vantaggiose, esenzione o riduzione fiscale, riduzione degli oneri
sociali, fornitura di beni o servizi a prezzi vantaggiosi.
L’entità degli incentivi parte da un minimo del 15% ESL per le grandi
imprese che effettuano ivestimenti nelle aree Ob. 2 ad un massimo di 70%
ESL per le piccole imprese che effettuano investimenti nelle aree Ob. 1.
Sono contemplati gli aiuti agli investimenti “iniziali”, alle spese di
funzionamento (concessi solo nelle regioni a Ob. 1 ed a determinate
condizioni) e, come novità, gli aiuti alle piccole imprese di nuova
costituzione.
L’aiuto all’investimento “iniziale” potrà far riferimento alla creazione
di un nuovo stabilimento, l’ampliamento di uno stabilimento esistente,
la diversificazione della produzione o il cambiamento fondamentale del
processo complessivo di uno stabilimento esistente.
L’apporto del beneficiario destinato alla copertura di parte degli
investimenti deve corrispondere ad almeno il 25% attraverso risorse
proprie o mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi
sostegno pubblico.
Per quanto riguarda, inoltre, le PMI l’investimento deve essere
mantenuto nella regione interessata per un periodo minimo di 3 anni dopo
il suo completamento, diversamente rispetto a quanto accade oggi (5
anni).
Per quanto riguarda invece gli aiuti alle piccole imprese di nuova
costituzione si tratterà di agevolazioni di ammontare limitato concesse
per spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse
alla costituzione dell’impresa.
Potrebbe anche trattarsi di alcune spese sostenute nei primi 5 anni
dalla costituzione dell’impresa quali interessi su finanziamenti
esterni, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione,
energia, acqua, riscaldamento, tasse diverse dall’IVA e dalle imposte
sul reddito e spese amministrative, ammortamento, spese di locazione.
Un’altra novità è il divieto di cumulo degli Aiuti di Stato ottenuti con
altri eventuali incentivi concessi secondo il regime “De Minimis” sulle
stesse spese ammissibili, cosa che fino ad oggi era permessa quando non
espressamente esclusa.
Si rammentano infine le novità sugli aiuti de minimis con l’elevazione
della soglia da 100.000 a 200.000 euro in 3 anni e l’estensione
dell’applicazione anche alle attività di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
La soglia limite dei 100.000 euro resterà soltanto per il settore dei
trasporti dove viene confermata l’esclusione degli aiuti per l’acquisto
dei mezzi di trasporto. |