REGIME DE MINIMIS


Regime de minimis

 

La Commissione Europea ritiene che gli aiuti di importo poco elevato non possano potenzialmente falsare la concorrenza tra le imprese e pertanto consente agli Stati membri di erogare senza particolari vincoli quelli che vengono definiti aiuti de minimis. Fino al 1996 tale regime d’aiuti era quantificato in un totale di 50.000 Ecu, erogabili in un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di erogazione del primo aiuto. In buona sostanza era possibile erogare agevolazioni alle imprese, senza l’obbligo di notifica alla Commissione, purchè il totale erogato nell’arco dei 3 anni alla singola impresa non superasse i 50.000 Ecu.

Si consideri che quando gli aiuti vengono erogati in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, questi devono essere convertiti in equivalente sovvenzione calcolata al lordo delle imposte.